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LEGGE 27 marzo 1980, n. 112

Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonchè integrazioni allo stesso decreto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2001)
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Testo in vigore dal:  19-4-1980 al: 11-5-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato.