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LEGGE 24 marzo 1980, n. 85

Accertamenti di controllo delle conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  12-4-1980 al: 31-12-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro dei trasporti ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo:
a) i motori, i veicoli a motore e loro rimorchi nonché i relativi dispositivi di equipaggiamento prodotti in serie, per i quali abbia avuto luogo l'omologazione del tipo o l'approvazione a norma degli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
b) i motori ed i veicoli omologati, anche parzialmente per uno o più requisiti, secondo le disposizioni emanate in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee, oppure secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa, e recepite nell'ordinamento giuridico italiano.
La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche relativamente alle parti di veicoli e ai dispositivi di equipaggiamento nonché ai caschi protettivi per gli utenti di veicoli a motore omologati ovvero approvati secondo le prescrizioni menzionate alla lettera b) del comma medesimo.
Gli accertamenti possono essere compiuti sia sui prodotti ultimati, situati nei depositi del costruttore e dichiarati idonei alla vendita ovvero presso le sedi di vendita nel territorio nazionale, sia sui prodotti in corso di fabbricazione nell'ambito dell'impianto di costruzione qualora manchino idonei controlli di qualità, da definire con i decreti di cui all'articolo 5 della presente legge.