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LEGGE 6 marzo 1980, n. 54

Interventi a sostegno delle attività musicali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2010)
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Testo in vigore dal:  13-3-1980 al: 23-4-1981
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli, enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, e elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi.
Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 18.500 milioni, anche per tenere presenti le particolari esigenze dello sviluppo della cultura musicale nel Mezzogiorno.
A valere sullo stanziamento indicato al primo comma, una quota di lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano, è riservata al sostegno dei programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.
Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, e determinato in lire 1.000 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, e determinata in misura non superiore a lire 500 milioni.