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LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1988)
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Testo in vigore dal:  4-8-1988
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:
lettera A, n. 2, lire 40.000.000;
lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000.
Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19, ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermità previste dall'art. 1 di detta legge".