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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. 338

Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal:  22-8-1979 al: 18-3-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente delega al Governo ad emanare le norme occorrenti per modificare la legislazione interna in materia di brevetti allo scopo di adeguarla e coordinarla con gli atti internazionali ratificati e resi esecutivi in Italia con la legge medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e della sanità; Decreta:

Art. 1



L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto.
Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato.
La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati".