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LEGGE 7 febbraio 1979, n. 48

Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal:  6-3-1979 al: 31-12-2005
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo nazionale degli agenti di assicurazione.
La tenuta dell'albo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Hanno diritto di essere iscritti all'albo, a domanda, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ovvero all'articolo 5 della presente legge.
L'attività di agente di assicurazione non può essere esercitata da chi non è iscritto all'albo.
L'albo è suddiviso in due sezioni:
a) alla prima sono iscritti coloro che svolgono l'attività di agente di assicurazione, con l'onere di gestione a loro rischio e spese, su incarico di imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti;
b) alla seconda sono iscritti, ai sensi del successivo articolo 11, coloro ai quali non è stato conferito l'incarico di agente di assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi da quelli per i quali deve essere disposta la cancellazione dall'albo a norma del successivo articolo 9.