DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 26

Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 aprile 1979, n. 95 (in G.U. 04/04/1979, n.94).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2015)
Testo in vigore dal: 7-2-1979
al: 4-4-1979
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di assicurare, in considerazione
dello  stato di crisi in cui versano alcune imprese, il proseguimento
delle   attivita'   produttive,  sostenute  anche  dai  finanziamenti
pubblici,  ed  il  mantenimento  dei  livelli occupazionali; esigenze
queste  che  non  potrebbero  essere  adeguatamente soddisfatte senza
ricorrere alla decretazione d'urgenza;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto con i Ministri di grazia e giustizia,
del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                Societa' soggette e norme applicabili

  Le   societa'   per   azioni,   in   accomandita  per  azioni  e  a
responsabilita' limitata sono soggette a procedura di amministrazione
straordinaria,  con  esclusione  del  fallimento, qualora abbiano una
esposizione  debitoria,  verso  aziende  o  istituti  di  credito per
operazioni  a  medio  e  lungo  termine,  superiore a cinque volte il
capitale  versato e a venti miliardi di lire, derivante per almeno il
quindici per cento da finanziamenti agevolati.
  La  procedura  e' disposta con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  di concerto con il Ministro del
tesoro,  quando  sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli
articoli 5 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stato di
insolvenza della societa'.
  La  procedura  si  attua  ad opera di uno o tre commissari sotto la
vigilanza    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  ed  e'  disciplinata,  in  quanto  non diversamente
stabilito  con  il  presente  decreto-legge,  dagli  articoli  197  e
seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A tutti gli effetti
stabiliti  dal  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il provvedimento
di  cui  al  comma  precedente e' equiparato al decreto che ordina la
liquidazione coatta amministrativa.