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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 26

Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 aprile 1979, n. 95 (in G.U. 04/04/1979, n.94).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2015)
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Testo in vigore dal:  7-2-1979 al: 4-4-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, in considerazione dello stato di crisi in cui versano alcune imprese, il proseguimento delle attività produttive, sostenute anche dai finanziamenti pubblici, ed il mantenimento dei livelli occupazionali; esigenze queste che non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:

Art. 1

Società soggette e norme applicabili


Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso aziende o istituti di credito per operazioni a medio e lungo termine, superiore a cinque volte il capitale versato e a venti miliardi di lire, derivante per almeno il quindici per cento da finanziamenti agevolati.
La procedura è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stato di insolvenza della società.
La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A tutti gli effetti stabiliti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.