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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 19

Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971.

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Testo in vigore dal:  31-1-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, concernente la ratifica e l'esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971 con allegato, nonché la delega al Governo per l'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione, di cui all'art. 3 della predetta legge 20 giugno 1978, n. 399;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


All'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente punto 7):
"7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II".