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LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12

Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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vigente al 11/12/2024
Testo in vigore dal: 12-4-2007
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Esercizio della professione di consulente del lavoro

  Tutti   gli   adempimenti  in  materia  di  lavoro,  previdenza  ed
assistenza  sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati
dal  datore  di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti,
non  possono  essere  assunti  se  non  da  coloro che siano iscritti
nell'albo  dei  consulenti  del  lavoro a norma dell'articolo 9 della
presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonche'
da  coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori
legali,   dei   dottori   commercialisti,  dei  ragionieri  e  periti
commerciali,  i  quali  in tal caso sono tenuti a darne comunicazione
agli   ispettorati   del   lavoro   delle  province  nel  cui  ambito
territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
  I  dipendenti  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che  abbiano  prestato  servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di
ispettori   del  lavoro  presso  gli  ispettorati  del  lavoro,  sono
esonerati  dagli  esami  per l'iscrizione all'albo dei consulenti del
lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui  al  presente  comma  non  potra'  essere iscritto all'albo della
provincia  dove  ha  prestato  servizio,  se  non  dopo  4 anni dalla
cessazione del servizio stesso.
  Il  titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite
dell'apposita  abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di
cui all'articolo 8 della presente legge.
  Le  imprese  considerate  artigiane  ai sensi della legge 25 luglio
1956,  n.  860,  nonche'  le  altre  piccole  imprese, anche in forma
cooperativa,  possono  affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui
al  primo  comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti
dalle  rispettive  associazioni  di  categoria.  Tali servizi possono
essere  organizzati  a  mezzo  dei  consulenti  del  lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
  Per  lo  svolgimento  delle operazioni di calcolo e stampa relative
agli  adempimenti  di  cui  al  primo comma, nonche' per l'esecuzione
delle  attivita'  strumentali  ed  accessorie,  le  imprese di cui al
quarto  comma  possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati
((che  devono  essere in ogni caso assistiti da uno o piu')) soggetti
iscritti  agli  albi  di  cui  alla presente legge con versamento, da
parte  degli  stessi,  della  contribuzione integrativa alle casse di
previdenza  sul  volume  di  affari  ai fini IVA, ovvero costituiti o
promossi  dalle  rispettive associazioni di categoria alle condizioni
definite  al  citato  quarto  comma.  I  criteri  di attuazione della
presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  sentiti  i  rappresentanti delle associazioni di
categoria  e  degli  ordini  e  collegi professionali interessati. Le
imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni
suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di
elaborazione  dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali
devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al
primo comma.
  L'iscrizione  all'albo  dei  consulenti del lavoro non e' richiesta
per  i  soggetti  abilitati allo svolgimento delle predette attivita'
dall'ordinamento  giuridico  comunitario di appartenenza, che operino
in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
  Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e'
istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di
categoria,  dai  rappresentanti  degli  ordini  e collegi di cui alla
presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative  a  livello  nazionale,  allo  scopo  di  esaminare i
problemi  connessi  all'evoluzione professionale ed occupazionale del
settore.