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LEGGE 8 gennaio 1979, n. 4

Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della Marina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1979 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Dopo l'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, è aggiunto il seguente:
Art. 8-bis. - "Nella prima applicazione della legge, le anzianità maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i cinque anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di tenente di vascello; le anzianità complessive maturate nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello superiori ai dodici anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di capitano di corvetta.
Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge hanno maturato le condizioni dei dodici anni di servizio nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello, sono promossi capitano di corvetta in soprannumero all'organico; in soprannumero all'organico devono essere considerati anche coloro che alla data di entrata in vigore della legge sono stati promossi in applicazione della legge normale di avanzamento ed erano in possesso dei requisiti dei dodici anni di anzianità complessiva nei due gradi.
Per le promozioni in organico da effettuarsi per gli anni 1975, 1976, 1977, dovranno essere formati nuovi quadri di avanzamento alla luce delle promozioni fatte in soprannumero all'organico.
Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti, le promozioni ulteriori previste per anzianità, determinate anche dalle rivalutazioni delle anzianità previste dal primo comma, avvengono in soprannumero, purché in possesso dei titoli necessari e sia stato promosso il pari anzianità di grado degli ufficiali facenti parte dei rispettivi ruoli in organico.
I soprannumeri creati dai commi precedenti vanno considerati come riduzione in organico dei rispettivi ruoli nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di vascello".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI ANDREOTTI - RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO