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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 861

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-1-1979 al: 4-8-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, è complessivamente aumentata, a partire dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno finanziario 1981, di 7.635 milioni di lire, dei quali 700 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1978 e 2.750 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1979.
Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.