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LEGGE 6 dicembre 1978, n. 835

Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

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Testo in vigore dal:  13-1-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:
a) aggiornare e riordinare, allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza e alla regolarità dell'esercizio ferroviario in relazione alle moderne esigenze del traffico e all'impiego di più progrediti impianti, mezzi e sistemi di esercizio delle ferrovie, le norme contenute nel "Regolamento circa la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate", approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1787, e successive aggiunte e modificazioni, nonché contenute in altri provvedimenti legislativi e regolamentari riguardanti i seguenti settori:
comportamento degli utenti delle ferrovie e del pubblico in genere nell'ambito ferroviario e in prossimità dello stesso;
attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti;
procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative; devoluzione dei proventi delle sanzioni stesse;
disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio;
sistemi di protezione degli attraversamenti dei passaggi a livello e prescrizioni per gli utenti, tenuto conto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la circolazione stradale, e successive modificazioni e aggiunte;
utilizzazione del personale e svolgimento dei servizi di trasporto in caso di mobilitazione delle forze armate e di guerra;
interventi per la rimozione di cadaveri rinvenuti sulla sede ferroviaria e per la rimozione del materiale rotabile in caso di incidente;
obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione o in regime di gesti ne commissariale governativa.
Nell'esercizio di tale attività, il Governo si dovrà ispirare al criterio di attuare il più ampio decentramento amministrativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali territoriali, quali definite dagli articoli 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al principio di disciplinare con le norme delegate le materie coperte da riserva di legge e le situazioni comunque inerenti a diritti personali dei cittadini ed all'ordine pubblico, e di rinviare ai provvedimenti previsti dal successivo punto b) la regolamentazione delle altre materie;
b) determinare, tenendo conto del prevalente carattere tecnico della regolamentazione dell'esercizio ferroviario, gli organi competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni interne, in particolare nelle seguenti materie:
organizzazione tecnica e amministrativa del servizio ferroviario e modalità del suo svolgimento;
collaudi e controlli degli impianti, delle opere d'arte e del materiale rotabile;
conservazione ed efficienza degli impianti fissi e del materiale rotabile;
modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario, comportamento del personale medesimo nei confronti degli utenti e dei terzi;
c) provvedere al riordinamento e all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia, la sicurezza e la irregolarità dei servizi di trasporto, con il criterio dell'estensione della validità, oltre che alle ferrovie concessione o esercitate in regime di gestione commissariale governativa, a tutti gli altri pubblici se vizi di trasporto terrestre che siano rimasti di competenza degli organi dello Stato e, per quanto concerne le disposizioni in materia di polizia e sicurezza dell'esercizio, anche ai servizi trasferiti alla competenza delle regioni;
d) prevedere modificazioni alle vigenti disposizioni di legge in tema di reati connessi con l'esercizio ferroviario, al fine della unificazione del trattamento penale per gli addetti all'esercizio ferroviario, sia terrestre che marittimo, e tranviario, con l'esclusione di ogni misura restrittiva della libertà personale, per la flagranza di reato purché gli addetti stessi non abbandonino il servizio;
e) abrogare tutte le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di delega in contrasto con la futura normativa.