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LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 09/02/2024
Testo in vigore dal: 28-12-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                            (I principi)

  La   Repubblica   tutela   la   salute  come  fondamentale  diritto
dell'individuo  e  interesse della collettivita' mediante il servizio
sanitario nazionale.
  La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto
della dignita' e della liberta' della persona umana.
  Il  servizio  sanitario nazionale e' costituito dal complesso delle
funzioni,  delle  strutture,  dei servizi e delle attivita' destinati
alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e
psichica  di  tutta  la  popolazione  senza distinzione di condizioni
individuali   o   sociali   e   secondo   modalita'   che  assicurino
l'eguaglianza  dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione
del  servizio  sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e
agli  enti  locali  territoriali,  garantendo  la  partecipazione dei
cittadini.
  Nel  servizio  sanitario nazionale e' assicurato il collegamento ed
il  coordinamento  con le attivita' e con gli interventi di tutti gli
altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore
sociale  attivita'  comunque  incidenti  sullo  stato di salute degli
individui e della collettivita'.
  Le   associazioni   di  volontariato  possono  concorrere  ai  fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme
stabiliti dalla presente legge.