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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 817

Norme transitorie per il personale precario delle Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54 (in G.U. 21/02/1979, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/1979)
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Testo in vigore dal: 22-2-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Visto  il  decreto-legge  21  ottobre   1978,   n.   642,   recante
provvedimento di transizione sul personale universitario; 
  Considerato  che  i  contratti  stipulati  dalle  Universita',  gli
assegni di formazione didattica e scientifica e le borse  di  studio,
scaduti il 31 ottobre 1978, nonche' gli incarichi e le  supplenze  su
posti di assistente ordinario con il 23 dicembre 1978 non verranno ad
essere sorretti  da  una  efficace  norma  di  proroga;  che  tra  il
personale docente precario sussiste disparita' di  trattamento  sotto
il profilo della stabilita' del rapporto; e  che  vi  e'  l'immediata
esigenza di assicurare nelle Universita' l'insegnamento da  parte  di
ulteriori lettori; 
  Ritenuta pertanto la necessita' e la  urgenza  di  provvedere  alle
esigenze sopra prospettate; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  ((gli assegni  di  formazione  scientifica  e  didattica))  di  cui
all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito  con
modificazioni nella legge 30 novembre  1973,  n.  766,  le  borse  di
studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge  25
ottobre 1977, n. 808 ed i contratti di cui all'art. 5  del  succitato
decreto-legge 1° ottobre 1973, n.  580,  convertito  nella  legge  30
novembre 1973, n. 766, in godimento alla data del  23  ottobre  1978,
sono prorogati senza soluzione di  continuita'  fino  al  31  ottobre
1979. 
  Agli assegnisti ed ai contrattisti  di  cui  al  precedente  comma,
oltre all'importo  annuo  dei  rispettivi  assegni  e  contratti,  e'
attribuita, con decorrenza  1  gennaio  1979,  una  indennita'  lorda
mensile agganciata alla variazione dell'indice del costo  della  vita
con le stesse modalita', gli stessi importi e divieti previsti  dalla
legge  27  maggio  1959,  n.  324,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, nonche', per i familiari a carico, un  assegno  con  le
stesse modalita' ed in misura pari alle quote di aggiunta di famiglia
previste nella stessa legge 27 maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni e integrazioni.  ((L'importo  delle  borse  di  cui  al
precedente comma e' equiparato a quello degli assegni  di  formazione
scientifica e didattica. Ai loro titolari sono  altresi'  corrisposte
le stesse indennita' attribuite ai titolari  dei  contratti  e  degli
assegni di formazione scientifica e didattica.)) 
  ((Il Consiglio nazionale delle ricerche, gli altri enti pubblici di
ricerca, di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 
70,  e  successive  modificazioni,  nonche'  la   Domus   Galilaeana,
l'Accademia dei Lincei e la Scuola normale di Pisa sono autorizzati a
prorogare, a domanda, fino al 31 ottobre 1979 le borse di  studio  in
godimento al 31 ottobre 1978 e a ripristinare quelle i  cui  titolari
abbiano svolto presso le Universita' almeno un biennio  di  attivita'
nel  periodo  1  settembre  1974-31  ottobre  1978,   attestata   dal
competente direttore di Istituto.)) 
  ((...)) i contrattisti e gli assegnisti ((possono  svolgere))  come
previsto rispettivamente negli articoli 5 e  6  del  decreto-legge  1
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella  legge  30
novembre 1973,  n.  766,  unicamente  le  attivita'  stabilite  nelle
predette norme. Per la durata della proroga resta ferma  la  facolta'
prevista dall'art. 23, primo comma, della legge 25 ottobre  1977,  n.
808 e dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973,
n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre  1973,
n. 766. 
  Il diritto dei titolari di contratto  all'inquadramento  nei  ruoli
della scuola secondaria di cui al quindicesimo comma dell'art. 5  del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, puo' essere esercitato fino  al
termine della proroga. 
  ((Sono altresi' prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli  incarichi  e
le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro che erano in
servizio alla data del 23 ottobre 1978.)) Analogamente ed alle stesse
condizioni ((sono))  prorogate  dalle  Universita'  le  borse  e  gli
assegni di formazione  o  addestramento  scientifico  e  didattico  o
comunque  denominati,  purche'  finalizzati  agli   scopi   predetti,
istituiti sui fondi destinati dai  consigli  di  amministrazione  sui
bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito  di
pubblico concorso. ((L'importo annuo di  tali  borse  ed  assegni  e'
elevato compatibilmente alle disponibilita' di bilancio delle singole
universita' e comunque in misura non superiore a L. 2.600.000.)) 
  ((Il servizio di assistenza e cura  prestato  dai  contrattisti  ed
assegnisti presso gli istituti  e  le  cliniche  universitarie  delle
facolta' di medicina e chirurgia nonche' quello  dei  medici  interni
universitari assunti in servizio continuativo per  motivate  esigenze
delle cliniche e degli istituti di cura universitari  e  che  abbiano
percepito il trattamento economico previsto dalle leggi  vigenti,  e'
equiparato, ai soli fini dei concorsi  ospedalieri,  al  servizio  di
assistente ospedaliero di ruolo.)) 
  I rettori delle Universita', su proposta dei  singoli  consigli  di
facolta',  possono  conferire  incarichi  di  lettore  ai   cittadini
stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche  al
di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti  delle  lingue
secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. ((Il  numero
di incarichi di lettorato cosi'  conferibile  sara'  determinato,  di
norma, sulla base del rapporto rettori-studenti iscritti  ai  singoli
corsi di uno a centocinquanta.)) L'incarico non puo' protrarsi  oltre
l'anno accademico  per  il  quale  e'  conferito  ed  e'  rinnovabile
annualmente per non piu' di cinque anni. Al  cittadino  straniero  e'
equiparato il coniuge  straniero  di  cittadino  italiano  che  abbia
acquisito la cittadinanza italiana. 
  La spesa per i lettori di cui all'ottavo  comma  e'  a  carico  del
bilancio universitario. La  relativa  retribuzione  e'  definita  con
riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale
dell'assistente universitario, tenendo conto della  materia  e  della
durata dell'attivita' svolta. 
  Con legge di bilancio possono  essere  aumentati  i  fondi  di  cui
all'art. 12, comma dodicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973,  n.
580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973,  n.
766. 
  ((A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
e' fatto divieto alle universita'  ed  agli  istituti  di  istruzione
superiore di conferire le funzioni  di  cui  agli  ultimi  due  commi
dell'articolo 19 della legge  18  marzo  1958,  n.  349,  cosi'  come
modificata per ultimo con l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967,
n. 62. A tale divieto si  puo'  derogare  previa  autorizzazione  del
Ministero  della  pubblica  istruzione  sulla   base   di   specifica
documentazione delle facolta'.)) 
  ((Restano ferme le nullita' di diritto e l'assoluta improduttivita'
di   qualunque   effetto   e   conseguenza   nei   confronti    della
amministrazione dell'assunzione di personale  e  dell'affidamento  di
compiti istituzionali effettuati in  violazione  della  gia'  vigente
legislazione universitaria ovvero di  quanto  previsto  nel  presente
decreto, salve  le  responsabilita'  disciplinari,  amministrative  e
penali dei  docenti  e  degli  altri  funzionari  responsabili  delle
violazioni.)) 
  E'  abrogato  il  disposto  del  primo  comma   dell'art.   6   del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ed ogni  altra  disposizione  in
contrasto con il presente decreto. 
  ((La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in  ruolo
ad esaurimento, di cui  al  tredicesimo  comma  dell'articolo  3  del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con  modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e gia' prorogata al 31  ottobre
1978 dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, e' ulteriormente  prorogata
al 31 ottobre 1979. I termini di maturazione  dei  requisiti  per  la
partecipazione ai concorsi a posti di assistente si riferiscono  alla
data di pubblicazione dei bandi rispettivi.)) 
  ((Il  disposto  di  cui  al  primo  comma   dell'articolo   4   del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con  modificazioni,
nella legge 30 novembre  1973,  n.  766,  si  estende  ai  professori
incaricati di insegnamento ufficiale, anche nei corsi serali  di  cui
all'articolo 7-bis della citata legge n. 766, in  servizio  nell'anno
accademico 1978-79,  e  che  abbiano  maturato  o  maturino  in  anni
accademici successivi tre anni di anzianita' di  insegnamento.  Tutte
le stabilizzazioni cessano con  l'entrata  in  vigore  della  riforma
universitaria o  comunque  all'atto  dell'entrata  in  vigore  di  un
organico provvedimento sullo stato giuridico del personale docente. I
direttori di scuola autonoma di ostetricia di ruolo  ed  in  servizio
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto sono immessi nel ruolo dei professori ordinari.)) 
  Il reddito annuo per avere titolo, ai  sensi  dell'art.  7,  quarto
comma, del decreto-legge 1 ottobre  1973,  n.  580,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766,  all'assegno  di
studio  universitario  e'  fissato  in  misura  non  superiore  a  L.
4.000.000 con  esclusione  dei  trattamenti  percepiti  a  titolo  di
indennita' integrativa speciale o di contingenza, fino ad  una  cifra
pari all'indennita' integrativa speciale degli impiegati civili dello
Stato e ((delle quote)) di aggiunta di  famiglia  e  ((degli  assegni
familiari)), comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo
familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, ((elevabile)) di L. 
300.000 per ciascun figlio a carico. 
  Tale reddito va riferito a quello ((annuo  lordo))  dichiarato  dai
singoli componenti del nucleo  familiare  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle  persone  fisiche  e  comprovato  dall'interessato  con
dichiarazione personale ai sensi e per  gli  effetti  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il termine di presentazione delle  domande  per  l'anno  accademico
1978-79 e' prorogato fino al 30 dicembre 1978. 
  ((Sono esonerati dalla conferma nel ruolo dei professori aggregati,
i professori aggregati con nomina al 1 novembre 1970, che, alla  data
del 1 novembre 1973, sono stati collocati nel  ruolo  dei  professori
universitari ai sensi dell'articolo 3 della legge 30  novembre  1973,
n. 766. Agli stessi che abbiano  completato  tre  anni  di  effettivo
servizio in  qualita'  di  professori  aggregati  e'  eccezionalmente
consentito di presentare entro un mese dall'entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto  domanda  al   rettore
dell'universita' al tempo competente e  per  conoscenza  al  Ministro
della pubblica istruzione qualora intendano  usufruire  dei  benefici
della ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 17 della legge
18 marzo 1958, n. 311.)) 
  ((Al personale non docente gia' dipendente  dal  Consorzio  per  la
costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in  Udine,
inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  102,  nei  ruoli  del
personale non docente delle universita', degli istituti di istruzione
universitaria  e  degli  osservatori  astronomici  e  vesuviano,   si
applicano ad ogni effetto per i servizi  di  ruolo  e  non  di  ruolo
prestati presso il Consorzio medesimo e presso amministrazioni  dello
Stato le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge  25  ottobre
1977, n. 808 Il personale non docente iscritto nel quadro speciale  o
nell'albo speciale  dell'ex  territorio  di  Trieste,  ai  sensi  del
decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947,  n.  677,  e
della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, attualmente in servizio presso
le  universita'  e  gli  istituti   superiori,   e'   inquadrato   in
soprannumero  a  tutti  gli   effetti   nei   ruoli   del   personale
universitario, in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge  25
ottobre  1977,  n.  808,  nelle  qualifiche  che  saranno  dichiarate
corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sentite  le  organizzazioni
sindacali. 
  Per tutte le opere di edilizia universitaria,  comprese  quelle  di
completamento, e' abrogato il disposto di cui  all'articolo  1  della
legge 29 luglio 1949, n. 717, modificato nella legge 3 marzo 1960, n. 
237.)) 
  Al   maggior   onere   derivante   dall'attuazione   del   presente
provvedimento valutato in L. 36.000.000.000  per  l'anno  finanziario
1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al cap. 6856 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare  con  proprio
decreto le necessarie variazioni di bilancio. 
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 FEBBRAIO 1979, N. 54)) 
  Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                 ANDREOTTI - PEDINI - 
                                                   PANDOLFI - MORLINO 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1978 
  Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 30