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DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. 702

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 gennaio 1979, n. 3 (in G.U. 12/01/1979, n.12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  13-1-1979
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Art. 19-bis

((L'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:
"Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.
I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.
Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.
I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.
Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.
La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti".
In sede di prima applicazione della disposizione del comma precedente la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica provvedono a scegliere rispettivamente un deputato ed un senatore che integrano la commissione di vigilanza già costituita ai sensi del citato articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.))