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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1978, n. 513

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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Testo in vigore dal:  21-9-1978 al: 7-4-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;
Visti gli accordi intervenuti il 22 novembre 1977 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e della C.I.S.N.A.L. sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1



A decorrere dal 1 dicembre 1977 le misure dell'indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della tabella A, 1) e 2) della tabella B e 1) della tabella C allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché personale direttivo e personale di concetto con almeno sei anni di anzianità delle ex imposte di consumo: L. 19.100;
2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000.
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'eventuale aumento non potrà comunque eccedere il limite del 12% delle misure in atto nell'anno precedente.
Su detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Il limite minimo di durata della missione perché sorga diritto alla indennità di trasferta, stabilito al punto a) del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ridotto a quattro ore.
Nulla è dovuto per gli incarichi di missione svolti in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede ordinaria di servizio.
L'indennità di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima località, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni.
Non si applicano le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, relative alla popolazione dei comuni.