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LEGGE 5 agosto 1978, n. 505

Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia.

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Testo in vigore dal: 19-9-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1 aprile 1978, le misure dell'indennita' mensile
per  servizio  di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n.
1054, e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica
sicurezza,  agli appartenenti al Corpo di polizia femminile, all'Arma
dei  carabinieri  ed  ai  Corpi  delle guardie di pubblica sicurezza,
della  guardia  di  finanza,  degli  agenti di custodia, nonche' agli
ufficiali,   sottufficiali,   guardie  scelte  e  guardie  del  Corpo
forestale, sono aumentate di lire 50 mila.
  A   decorrere   dalla   stessa   data   e  fino  al  momento  della
ristrutturazione  delle  retribuzioni  del  personale  dei  corpi  di
polizia,  le  indennita'  di  aeronavigazione  e  di  volo ed annessi
supplementi,  previsti  dalla  legge  5  maggio  1976,  n.  187, sono
cumulabili  con  l'indennita'  mensile  per il servizio di istituto e
relativo  supplemento  giornaliero  spettante ai sensi della legge 23
dicembre  1970,  n.  1054,  e  successive  modificazioni, delle quali
indennita'  la  piu'  favorevole  e'  cumulabile  in  misura intera e
l'altra in misura limitata al 50 per cento.