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LEGGE 5 agosto 1978, n. 502

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-9-1978 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori della assicurazione contro le malattie, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
Il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, nonché alle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa, a decorrere dal 10 luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1978, una riduzione di lire 24.500 mensili sui contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per ogni addetto di sesso maschile, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, numero 573.
Alle predette imprese è altresì concessa, a decorrere dal 1 luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1978, l'esenzione totale dal pagamento dei contributi dovuti agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per ogni addetto di sesso femminile per le prime L. 400.000 mensili di retribuzione"; il terzo comma è soppresso;
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al terzo comma, in via anticipata e nella misura che il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 3".