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LEGGE 4 agosto 1978, n. 465

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-8-1978 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: "60 per cento", sono sostituite con le altre: "100 per cento";
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Per le imprese di cui sopra la sospensione di cui al precedente comma decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500".
All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: "senza corresponsione di interessi" sono inserite le parole:
"e di altri oneri"; e la parola: "quinquennio" è sostituita dall'altra: "settennio".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - Il personale ausiliario non di ruolo con nomina a tempo indeterminato già in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige è inquadrato, con il mantenimento della qualifica e delle mansioni sinora svolte, in un ruolo ad esaurimento ed equiparato per la posizione economica al personale della carriera ausiliaria delle scuole statali".
"Art. 2-ter. - I beni mobili ed immobili adibiti a scuole materne, di proprietà del disciolto ente ONAIRC, vengono trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto territorialmente competenti, per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione, così come previsto dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale)".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI ANDREOTTI - ROGNONI - PANDOLFI - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO