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LEGGE 4 agosto 1978, n. 429

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1978, n. 350, recante proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-8-1978 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1978, n. 350, concernente proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1978 dal decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525, è ulteriormente prorogato sino alla entrata in vigore della legge-quadro sull'artigianato, e comunque non oltre il 30 giugno 1979.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI ANDREOTTI - DONAT-CATTIN

>Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO