LEGGE 22 maggio 1978, n. 217

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunita' europee.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
  • 8
  • 9
  • ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO PRESSO ALTRI STATI DELLE
    COMUNITA' EUROPEE DA PARTE DI MEDICI CITTADINI ITALIANI.
  • 10
  • 11
  • 12
  • DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-5-1978
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  cittadini  degli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee,  in
possesso  dei  diplomi,  certificati  ed  altri  titoli  di  cui agli
allegati  A,  B e C alla presente legge, e' riconosciuto il titolo di
medico   e   di  medico  specialista  ed  e'  consentito  l'esercizio
dell'attivita' professionale di medico.
  L'uso  di tali titoli, e delle relative abbreviazioni e' consentito
sia  nella  lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella
lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi
enunciate negli allegati A, B e C.
  Gli  elenchi  di  cui  agli  allegati  alla  presente legge saranno
modificati  con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro  della  pubblica  istruzione,  in conformita' alle direttive
comunitarie.