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LEGGE 22 maggio 1978, n. 194

Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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vigente al 21/09/2020
Testo in vigore dal: 6-6-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  Stato  garantisce  il  diritto  alla  procreazione  cosciente e
responsabile,  riconosce  il valore sociale della maternita' e tutela
la vita umana dal suo inizio.
  L'interruzione  volontaria  della  gravidanza, di cui alla presente
legge, non e' mezzo per il controllo delle nascite.
  Lo  Stato,  le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
funzioni   e   competenze,   promuovono   e   sviluppano   i  servizi
socio-sanitari,  nonche'  altre iniziative necessarie per evitare che
l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.