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LEGGE 20 aprile 1978, n. 154

Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  21-5-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituita, con contabilità separata, la sezione Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge.
L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Esso provvede, oltre ai compiti indicati nell'articolo 2 della predetta legge n. 559, tramite la sezione Zecca, ai seguenti compiti:
conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti;
conio di monete estere;
conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;
fabbricazione di contrassegni di Stato;
fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;
promozione dell'attività della scuola dell'arte della medaglia e del museo della Zecca;
esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato;
partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;
perizia delle monete ritenute false;
conio di monete commemorative o celebrative;
fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;
promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.
La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro.