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LEGGE 27 febbraio 1978, n. 44

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1978 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

Il Tesoro dello Stato può concedere, per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private, escluse quelle controllate dagli enti a partecipazione statale o dalla GEPI società per azioni, operanti nei settori della siderurgia, delle fonderie di ghisa di 2ª fusione, della chimica di base, delle fibre chimiche, delle industrie tessili, delle industrie del vestiario e dell'abbigliamento, le quali, direttamente o tramite società controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti, anche non ancora scaduti purché maturino entro il 31 dicembre 1978, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.
Entro il 28 febbraio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indica le imprese e gli importi dei finanziamenti sui quali può essere concessa la garanzia dello Stato e stabilisce i controlli sulla destinazione dei finanziamenti.
Sono ammesse a tale garanzia le imprese operanti nei settori di cui al primo comma, che non abbiano corrisposto integralmente ai lavoratori dipendenti le retribuzioni maturate nell'ultimo trimestre del 1977 o che, entro il 25 gennaio 1978, abbiano avuto la necessità, per motivi finanziari, di interrompere i pagamenti ad imprese appaltatrici impegnate in lavori di investimenti o di manutenzione per conto della impresa richiedente.
Gli importi delle singole operazioni di finanziamento da ammettere alla garanzia dello Stato non possono comunque superare:
a) l'ammontare delle retribuzioni non corrisposte relative al trimestre ottobre-dicembre 1977 e quelle da corrispondere per il periodo gennaio-febbraio 1978;
b) l'ammontare dei fabbisogni per la corresponsione delle retribuzioni non corrisposte dal 1 ottobre 1977 e di quelle da corrispondere entro il 28 febbraio 1978 ai lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di lavori di investimento o di manutenzione per conto delle imprese di cui al terzo comma, che abbiano interrotto il lavoro o la corresponsione dei salari per ragioni finanziarie nel periodo dal 1 ottobre 1977 al 23 gennaio 1978, purché il lavoro continui o sia ripreso;
al terzo comma, dopo le parole: banche di interesse nazionale, sono aggiunte le seguenti: nonché gli istituti di credito industriale abilitati ad operare sull'intero territorio nazionale.
All'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) la somma di lire 26 miliardi all'ENI per consentire la ricapitalizzazione della Chimica e fibra del Tirso società per azioni;