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LEGGE 23 febbraio 1978, n. 38

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti.

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Testo in vigore dal: 28-2-1978
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977,  n.  936,
concernente misure fiscali urgenti, con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1, primo comma, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: 
 
    Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al
bilancio dello Stato. 
  All'articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
 
  Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche  il
cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1 gennaio 1978 e
il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere  effettuato  per
la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto e' commisurato al 75
per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del  15  per  cento,
corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi
risultante  dalla  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo
d'imposta precedente. 
  Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli  anni
1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo  3-bis
del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307,  aggiunto  dalla  legge  di
conversione 4 agosto 1977, n. 500. 
  All'articolo 3 il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma  dell'articolo  2
si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31
dicembre 1976 salvo quanto e' disposto nel comma seguente. 
  al terzo comma il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
 
  Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalita'
per  l'ulteriore  conservazione,  la  consegna  ad  enti  pubblici  o
l'eliminazione, anche in deroga alle procedure previste per lo scarto
degli atti d'archivio, delle copie degli atti dei catasti relativi ai
terreni e ai fabbricati. 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    E' elevata dal 16 al 18 per cento la  ritenuta  sugli  interessi,
premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali
di cui al secondo comma, dell'articolo 26 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, maturati dal 1 gennaio 1978. 
  In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, n. 3-bis, del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni, le aziende e gli istituti  di  credito,  il
cui esercizio sociale e' ordinato in coincidenza con  l'anno  solare,
possono effettuare entro il 31 marzo 1978 il versamento di conguaglio
delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti  bancari
maturati nell'esercizio 1977. 
  Entro lo stesso termine tutte le aziende e gli istituti di  credito
sono tenuti a versare separatamente un importo pari al  2  per  cento
degli interessi maturati dalla data di inizio del periodo di  imposta
nell'anno 1977 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, a  titolo  di
acconto per il periodo di imposta in corso alla  data  del  31  marzo
1978; resta fermo l'obbligo del  pagamento  degli  ulteriori  acconti
nelle  misure  e  nei  termini   stabiliti   dall'articolo   35   del
decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 10 maggio 1976, n.  249,  modificato  con  l'articolo  11
della legge 12 novembre 1976, n. 751. 
  All'articolo 5 il primo periodo del secondo comma e' sostituito dal
seguente: 
 
  In  deroga  al  secondo  comma  dell'articolo  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  con  effetto
dal 1 gennaio 1974 l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'
autorizzato, per le prestazioni previdenziali  ed  assistenziali,  ad
indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta  soltanto
l'ammontare complessivo dei pagamenti  effettuati  e  delle  ritenute
operate. 
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
    Le iscrizioni a ruolo provvisorie di tributi soppressi in  virtu'
dell'articolo 82 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  597,  sono  effettuate  secondo  le  disposizioni
seguenti: 
      a) sono iscritte per un terzo del  loro  ammontare  le  imposte
corrispondenti agli imponibili o  ai  maggiori  imponibili  accertati
dagli uffici; le iscrizioni sono effettuate non prima dei 31  luglio,
1978 e non oltre il 31 luglio 1979; 
      b) sono iscritte per i due terzi del loro ammontare le  imposte
corrispondenti agli imponibili o ai maggiori  imponibili  determinati
dalle commissioni tributarie di primo grado; 
      c)  sono   iscritte   per   l'intero   ammontare   le   imposte
corrispondenti agli imponibili o ai maggiori  imponibili  determinati
dalle commissioni tributarie di secondo grado; 
      d)  sono   iscritte   per   l'intero   ammontare   le   imposte
corrispondenti agli imponibili o ai maggiori  imponibili  determinati
dalla commissione centrale o dalle corti d'appello. 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  Art. 6-bis. -  L'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni  in
materia di accertamento delle imposte sui redditi,  e'  abrogato  con
effetto dal 1 gennaio 1974. 
  All'articolo  8,  primo   comma,   le   parole:   L'amministrazione
finanziaria, sono sostituite  dalle  seguenti:  Il  Ministro  per  le
finanze, con proprio decreto, 
  al secondo comma e' aggiunta la seguente lettera: 
    d) nel primo comma  dell'articolo  74  e'  aggiunta  la  seguente
lettera: 
    "d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici  pubblici,
telefoni a disposizione del pubblico e cabine  telefoniche  stradali,
dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi  dovuti
dall'utente, determinati a norma degli articoli 304  e  seguenti  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156". 
  All'articolo 9, primo comma, sono aggiunte,  in  fine,  le  parole:
sono altresi' inclusi nella stessa riduzione tutti i furgoni e  doppi
cabinati ad uso promiscuo di proprieta' di imprese con portata  netta
non inferiore ai 6 quintali e muniti della licenza per  il  trasporto
merci. 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
 
  Per  l'assegnazione  dei   prodotti   petroliferi   agevolati   per
l'agricoltura le  regioni,  nell'esercizio  delle  funzioni  ad  esse
delegate  con  l'articolo  76  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono  di  massima  attenersi  ai
criteri  stabiliti  dal  Ministero  delle  finanze  su  proposta  del
Comitato centrale di coordinamento  previsto  dall'articolo  5  della
legge 31 dicembre 1962, n. 1852. 
  L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
 
  Le aliquote dell'imposta di soggiorno di cui  alla  legge  4  marzo
1958, n. 174, sono raddoppiate per l'anno 1978 e triplicate a partire
dal 1 gennaio 1979. 
  Il gettito dell'imposta gia' spettante all'ONMI  e'  devoluto,  con
l'obbligo di gestione separata, di  cui  all'articolo  10  del  regio
decreto 15 aprile 1926, n. 765, ai comuni nei quali e' fatto  obbligo
di corrispondere la imposta. 
  Nel caso in cui, in attuazione dell'articolo  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le  regioni,  con
propria  legge,  procedano  alla  soppressione  degli  attuali   enti
provinciali per il turismo  (EPT)  il  gettito  di  imposta  ad  essi
devoluto viene portato in aumento della quota di gettito spettante ai
comuni di cui al comma precedente. 
  All'articolo 13 il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  Il Ministero delle finanze e' autorizzato ad abilitare il personale
assunto o da assumere ai sensi e con le  modalita'  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonche' quello  di
cui alla legge 1° giugno 1977, n.  285,  alla  notifica  di  atti  di
accertamento e di  ingiunzione  di  pagamento  relativi  a  tasse  ed
imposte indirette sugli affari e ad ogni altra entrata di  competenza
degli uffici del registro.