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DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1978, n. 6

Riapertura dei termini per l'applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini verso Paesi terzi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1978, n. 50 (in G.U. 06/03/1978, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-1-1978 al: 6-3-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riaprire i termini e di modificare le disposizioni di cui all'art. 5 del predetto decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803, al fine di agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso i Paesi terzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Ai fini del completamento dell'esportazione del quantitativo massimo di 400 mila ettolitri di vino da tavola, verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, indicato dall'art. 5 del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803, la concessione dell'integrazione pari a L. 3.650 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli di cui allo stesso articolo, fatti salvi i diritti acquisiti per le operazioni realizzate entro il 31 dicembre 1977, è estesa, sempre a favore di detti organismi, per l'esportazione di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume.
La concessione di tale integrazione è subordinata alle condizioni che i richiedenti siano in possesso di contratto di esportazione per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri, avente data certa anteriore al 15 marzo 1978 e che l'espletamento delle formalità doganali per l'esportazione avvenga entro il 31 maggio 1978.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero, saranno emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti modifiche ai decreti ministeriali 21 settembre 1977 e 4 gennaio 1978 recanti modalità e termini per l'attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681.