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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 947

Interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 44 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1977 al: 28-2-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di operare interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali; Decreta:

Art. 1


Il Tesoro dello Stato può concedere, per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private dei settori chimico e derivati e siderurgico che, direttamente o tramite società controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti certi nei confronti di enti ed amministrazioni pubblici.
Entro il 31 gennaio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indicherà le imprese e gli importi delle singole operazioni, che non potranno comunque superare i fabbisogni per il pagamento di retribuzioni che matureranno fino a tutto il 31 gennaio 1978; definirà le altre condizioni delle operazioni stesse, nonché gli impegni che le imprese dovranno assumere per la presentazione di programmi di riorganizzazione aziendale; stabilirà infine i controlli sulla destinazione dei finanziamenti stessi e le modalità per il relativo rimborso.
Le garanzie di cui al primo comma assisteranno finanziamenti di durata non superiore a dodici mesi, che gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale potranno accordare ad un tasso di interesse pari al saggio ufficiale di sconto o a quello base di anticipazione praticato dall'istituto di emissione, maggiorato da una commissione non superiore all'1 per cento. Limitatamente ai finanziamenti ottenuti le imprese rilasceranno mandato irrevocabile all'incasso per i crediti di cui al primo comma.
Sui finanziamenti, di cui al primo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato è accordata per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Tale garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.
Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al comma precedente graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978 e successivi, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.