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LEGGE 18 ottobre 1977, n. 793

Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.

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Testo in vigore dal:  17-11-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1


Sono abrogati gli articoli 364, 381 e 651 del codice di procedura civile.