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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
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vigente al 19/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-9-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  1  della  legge  22 luglio 1975, n. 382, concernente
norme   sull'ordinamento   regionale  e  sulla  organizzazione  della
pubblica amministrazione;
  Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;
  Sentito il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;
  Viste le osservazioni delle regioni;
  Udito  il  parere  della  Commissione parlamentare per le questioni
regionali  di  cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e
successive integrazioni;
  Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
  Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione
parlamentare;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la
grazia  e  giustizia,  per il bilancio e la programmazione economica,
per  le  finanze,  per  il  tesoro,  per  la  difesa, per la pubblica
istruzione,  per  i  lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste,
per  i  trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per
il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per
la  marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanita',
per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

  Il   trasferimento  delle  funzioni  amministrative  nelle  materie
indicate  dall'art.  117  della  Costituzione ancora esercitate dagli
organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali
ed  interregionali  successivamente all'entrata in vigore dei decreti
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n.
4,  n.  5,  n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5
giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di
altre  funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma,
della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente
decreto  per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla
legge 27 novembre 1976, n. 894.