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LEGGE 8 agosto 1977, n. 585

Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini degli ingegneri secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.

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Testo in vigore dal:  10-9-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalità stabilite nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette.
L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al consiglio nazionale degli ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO