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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 312

Modifica dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1977, n. 502 (in G.U. 13/08/1977, n.221).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1977)
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Testo in vigore dal: 14-8-1977
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di modificare
l'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per le cessioni e le
importazioni   di   latte   non  direttamente  destinato  al  consumo
alimentare;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica
e per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((Per   le   importazioni  e  le  cessioni  del  latte  fresco  non
concentrato  ne' zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato,
siero  di  latte,  latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte
fermentati  o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto
(v.d.  ex  04.01),  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore aggiunto e'
stabilita nella misura del quattordici per cento)).