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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 312

Modifica dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1977, n. 502 (in G.U. 13/08/1977, n.221).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1977)
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Testo in vigore dal:  14-8-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

((Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato né zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quattordici per cento))
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