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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 291

Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1977, n. 501 (in G.U. 12/08/1977, n.220).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1978)
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Testo in vigore dal: 14-6-1977
al: 12-8-1977
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
provvidenze  in  favore  dei  lavoratori  nelle  aree  dei  territori
meridionali, in relazione allo stato di grave crisi dell'occupazione; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il  bilancio  e  la  programmazione
economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria,
il commercio e l'artigianato e per gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'art.  1  del  testo
unico  delle  leggi  sul  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle  quali  si
verifichi uno stato di grave crisi  dell'occupazione  in  conseguenza
dell'avvenuto  completamento  di  impianti  industriali,   di   opere
pubbliche di grandi dimensioni  e  di  lavori  relativi  a  programmi
comunque finanziati in tutto o in parte con fondi  statali,  e  nelle
quali   sussistono   possibilita'   di   occupazione   derivanti   da
investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti
previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale  di  cui
alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e delle direttive da  esso  previste
puo' essere concessa, limitatamente  ai  lavoratori  beneficiari  del
trattamento straordinario di integrazione salariale,  la  proroga  di
detto trattamento per un periodo massimo di dodici mesi. 
  L'accertamento delle condizioni  di  cui  al  precedente  comma  e'
effettuato  con  decreto  del  Ministro  per   il   bilancio   e   la
programmazione economica, di concerto con i Ministri per  il  tesoro,
per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il  commercio
e l'artigianato per le partecipazioni statali e  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno. 
  La  proroga  di  cui  al  primo  comma  e'  disposta,  per  periodi
trimestrali, con decreto del Ministro per il lavoro e  la  previdenza
sociale. 
  I nominativi dei lavoratori di cui al  primo  comma  devono  essere
comunicati dai datori di lavoro interessati,  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima  occupazione  competente,  per
essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso  l'ufficio
stesso, ai fini del loro avviamento, su  proposta  della  commissione
comunale  di  collocamento,   ad   appositi   corsi   di   formazione
professionale di carattere straordinario. 
  I corsi di cui al comma precedente della  durata  massima  di  otto
mesi sono organizzati dalle regioni competenti e  la  relativa  spesa
gravera' sulla quota statale del  fondo  addestramento  professionale
dei Lavoratori per l'esercizio 1976-77 e 1977-78. 
  I lavoratori  cessano  dal  beneficio  dell'integrazione  salariale
qualora rifiutino di frequentare i corsi di formazione  professionale
di cui  al  quarto  comma  ovvero  l'avviamento  a  lavori,  relativi
previsti al successivo comma. 
  I lavoratori iscritti nelle liste  di  cui  al  quarto  comma  sono
avviati al lavoro con precedenza presso le imprese appaltatrici delle
opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici  di  cui  al
primo comma.