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LEGGE 12 marzo 1977, n. 87

Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

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Testo in vigore dal:  17-4-1977

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico Gli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1


a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre amministrazioni;
c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);
d) sussidi ad enti italiani per le finalità di cui alle lettere a) e b) e per attività assistenziali a favore di cittadini italiani residenti all'estero, che si rechino in Italia per motivi culturali e scientifici.
Art. 2. - I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi.
I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi su indicazione di apposite commissioni, costituite dal Ministero degli affari esteri, cui saranno chiamati a partecipare professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione.
L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potrà superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1977

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO