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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 3

Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1977, n. 63 (in G.U. 19/03/1977, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/03/1977)
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Testo in vigore dal:  19-1-1977 al: 19-3-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta la necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della vendita delle carni, al fine di razionalizzare la distribuzione per equilibrarne i consumi, ferma restando la necessaria tutela dei consumatori e dei produttori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità; Decreta:

Art. 1


L'art. 2, secondo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, è abrogato.
Gli articoli 3, 4 e 5 della legge di cui al comma precedente sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3. - Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle equine e di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente destinati.
Art. 4. - I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni fresche o congelate.
Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime.
Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca o congelata della carne posta in vendita.
Art. 5. - I prezzi di vendita delle carni congelate e scongelate sono fissati dal Comitato interministeriale prezzi.