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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 866

Durata dell'incarico di Ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 26 febbraio 1977, n. 44 (in G.U. 01/03/1977, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1977)
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Testo in vigore dal:  31-12-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il periodo di scadenza dall'incarico svolto dagli Ispettori dei costi al fine di assicurare il funzionamento del Comitato interministeriale prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


In attesa della legge di riordinamento e ristrutturazione del Comitato interministeriale dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere confermati nell'incarico per un ulteriore anno.
La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1976, hanno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.