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LEGGE 8 ottobre 1976, n. 690

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  10-10-1976 al: 12-6-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, le parole: sono prorogati di centoventi giorni, sono sostituite con le seguenti: sono prorogati di centottanta giorni.
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
Art. 1-bis. - Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato di due mesi.
Art. 1-ter. - Nell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:
"Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.
Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è prorogato di tre anni".
Gli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono sostituiti dai seguenti:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto.
Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni".
Art. 1-quater. - Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, si intende:
a) per "insediamento o complesso produttivo", uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in una area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;
b) per "insediamento civile", uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.
Art. 1-quinquies. - In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'obbligo del versamento della somma ivi prevista decorre dalla data della deliberazione del Comitato dei Ministri di cui allo stesso articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1976

LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - DAL FALCO - FABBRI - PANDOLFI - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO