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DECRETO-LEGGE 29 luglio 1976, n. 516

Norme urgenti per interventi in agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza del terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 agosto 1976, n. 591 (in G.U. 28/08/1976, n.228).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-7-1976 al: 28-8-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 1505/76 del consiglio del 21 giugno 1976 relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all'agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto in particolare l'art. 2, paragrafo 2, lettera c), del predetto regolamento, che impegna lo Stato italiano a provvedere agli opportuni stanziamenti per il programma di finanziamento;
Visto l'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che reca disposizioni per l'esecuzione dei progetti ammessi al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere affinchè, nella regione Friuli-Venezia Giulia, gravemente colpita dal terremoto, siano ripristinate le strutture indispensabili per la ripresa economica del settore agricolo ed in conseguenza, in deroga a quanto previsto nel predetto art. 35, venga concesso un contributo integrativo in conto capitale da parte dello Stato nella misura del 45 per cento o del 55 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo il disposto della specifica normativa comunitaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Per l'attuazione delle provvidenze disposte dal regolamento (CEE) n. 1505/76 del consiglio del 21 giugno 1976, in deroga a quanto previsto dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso un contributo integrativo in conto capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici comunitari fino al 55 per cento della spesa ritenuta ammissibile nella ipotesi di cui al primo alinea dell'art. 1 del predetto regolamento e fino al 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile nella ipotesi di cui al secondo alinea dello stesso art. 1.