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DECRETO-LEGGE 13 luglio 1976, n. 476

Norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 agosto 1976, n. 570 (in G.U. 25/08/1976, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1976 al: 25-8-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che con disegno di legge n. 229, approvato dal Consiglio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'11 giugno 1976, sono state apportate deroghe ai principi contenuti nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza; che tale iniziativa ha formato oggetto di rinvio a nuovo esame, essendosi ritenuto che le deroghe introdotte esulino dalla competenza della regione;
Ritenuto, tuttavia, che la predetta iniziativa ha messo in evidenza la necessità e l'urgenza di adottare, nello stesso senso, misure derogatorie alla predetta legge al fine di agevolare ed accelerare il processo ricostruttivo nelle zone della regione colpite dal sisma del maggio 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1


Nell'ambito delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, in deroga alle disposizioni vigenti e limitatamente all'acquisizione di aree da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi nonché ai relativi servizi, l'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati, è commisurata al valore agricolo medio di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, moltiplicato:
a) per il coefficiente 3,5 se il tipo di coltura considerato è il vigneto, il frutteto o l'orto;
b) per il coefficiente 6 se il tipo di coltura è un seminativo;
c) per il coefficiente 10 negli altri casi.
Per le aree comprese nei centri edificati o per le aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità è commisurata al valore di cui alla prima parte del comma quarto dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, moltiplicato:
a) nelle aree delimitate come centri edificati, per il coefficiente 5 se la coltura presa in considerazione è il vigneto, il frutteto o l'orto; per il coefficiente 7 se la coltura presa in considerazione è un seminativo; per il coefficiente 25 negli altri casi;
b) nelle aree delimitate come centri storici, per il coefficiente 6 se la coltura presa in considerazione è il vigneto, il frutteto o l'orto, per il coefficiente 8, se la coltura presa in considerazione è un seminativo, per il coefficiente 30 negli altri casi.