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LEGGE 10 maggio 1976, n. 334

Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

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Testo in vigore dal:  16-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, è così modificato:
"I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto".