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LEGGE 10 maggio 1976, n. 319

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  13-6-1976 al: 12-6-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.
Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.