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LEGGE 5 maggio 1976, n. 187

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2013)
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  • INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO, DI IMBARCO, DI AERONAVIGAZIONE E DI
    VOLO E PER ALTRE PARTICOLARI CONDIZIONI DI IMPIEGO.
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    DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
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  • TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NEI CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO
    PER INFERMITÀ NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
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  • NORME FINALI
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-5-1976 al: 11-4-1983
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Indennità di impiego operativo


Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali ed i sottufficiali e nella misura di L. 15.000 per i graduati ed i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.
Ai generali di corpo d'armata e di divisione, e gradi corrispondenti, l'indennità di cui al comma precedente, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, è corrisposta in misura ridotta del 50 per cento, ferme restando le maggiorazioni indicate alla nota b) della tabella stessa. Tale riduzione non si applica ai fini della determinazione delle indennità di cui ai successivi articoli del titolo I della presente legge.