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LEGGE 27 marzo 1976, n. 60

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2009)
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Testo in vigore dal:  1-4-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati.
L'attività amministrativa e la conduzione tecnica del sistema informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli uffici periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio delle informazioni.
I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori di competenza delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi.
I centri collaborano altresì all'addestramento e all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo".
All'articolo 2, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri è attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative.
Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema informativo di cui all'articolo 1 del presente decreto e comunque per una durata non superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una società specializzata:
a) la realizzazione del sistema informativo, compresa l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonché delle strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature centrali;
b) la conduzione tecnica del sistema informativo e precisamente: le attività e di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione delle procedure, come definite dai centri informativi, ed alla successiva trasformazione in insiemi di istruzioni formanti i programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute in applicazione delle procedure eseguite dalle apparecchiature centrali; la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici.
La società affidataria deve essere costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta. I suoi amministratori e sindaci non possono essere soci di società esercenti imprese produttrici di apparecchiature elettroniche né avere con queste rapporti di lavoro anche autonomo.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare la convenzione a norma dell'articolo 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.
L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria sotto la vigilanza delle direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi.
I dipendenti della società affidataria comunque addetti alla realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.
Resta salva in ogni caso la facoltà del Ministro per le finanze di affidare al consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonché i compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
Al consorzio suddetto può essere altresì affidata l'attività di nera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, n. 483".
All'articolo 4, al primo comma, sono soppresse le parole: "periodiche e".