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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1976, n. 58

Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1997)
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Testo in vigore dal:  1-4-1976 al: 9-7-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge n. 967 del 1953 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44, ed in particolare l'art. 10 della legge medesima;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Pensione di vecchiaia


Al compimento del 65° anno di età se uomo, o del 60° se donna, il dirigente che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) ha diritto ad una pensione annua, reversibile, pari a tanti trentesimi dell'80 per cento della retribuzione annua media, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, per quanti sono gli anni di contribuzione all'Istituto medesimo con un massimo di trenta trentesimi.
L'ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ed all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall'I.N.P.D.A.I. ai sensi del comma precedente.
Il dirigente che consegua il diritto a pensione o che comunque lo eserciti posteriormente al 65° anno di età se uomo, o al 600 se donna, beneficia, per l'anzianità contributiva di cui al primo comma del presente articolo, di un aumento della relativa prestazione nella misura prevista dalla tabella A, di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44.
Il dirigente che avendo compiuto il 60° anno di età se uomo, o il 55° se donna, abbia raggiunto un'anzianità contributiva di 15 anni, può godere della pensione di cui al primo comma del presente articolo ridotta in proporzione dell'anticipato godimento nella misura prevista dalla tabella A di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44.
Nel caso in cui, dopo il pensionamento di vecchiaia, il dirigente continui nel rapporto di impiego o ne inizi uno nuovo con la stessa qualifica, l'importo della pensione, anche per la parte spettante in forza dei contributi trasferiti ai sensi dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, è ridotto del 50 per cento sino alla data di risoluzione del rapporto, escluso comunque il periodo di preavviso sostituito da indennità e fatto salvo il trattamento minimo di cui all'art. 16 del presente decreto.
Alla cessazione definitiva del rapporto di impiego e, comunque, non prima della scadenza del periodo di preavviso, anche se sostituito da indennità, o in caso di decesso, si procede alla riliquidazione della pensione secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.
La pensione di vecchiaia e la riliquidazione della stessa sono disposte su domanda degli interessati da inoltrarsi per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Le prestazioni di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
La pensione di vecchiaia può avere decorrenza retroattiva non superiore ad un biennio, purché la richiesta sia inoltrata entro due anni dalla data di compimento di un'età compresa tra il 60° ed il 65° anno se uomo, o il 55° ed il 60° se donna, fermi restando gli altri requisiti per l'insorgenza del diritto. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata.
È abrogato l'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.