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LEGGE 6 marzo 1976, n. 50

Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-4-1976 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per il periodo dal 1976 al 1981 per la realizzazione di un programma poliennale relativo ad opere di edilizia universitaria, comprendente la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi universitarie, nonché il completamento dei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge.
Tutte le somme relative ai predetti programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, tuttora disponibili e non impiegabili a norma dell'articolo 2 della presente legge sono utilizzate per il finanziamento del programma poliennale previsto nel precedente comma.
Sono comprese le spese per arredamenti e attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, ai quali ultimi è riservato il 2 per cento dello stanziamento globale; le spese per l'acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso di esecuzione, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione; le spese per l'eventuale revisione in aumento dei prezzi.
A partire dal 1982 gli stanziamenti relativi ai successivi programmi poliennali di opere di edilizia universitaria saranno autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione, sulla base dei programmi poliennali formulati dalle università e istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e delle proposte del comitato centrale per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 4 della presente legge, approva con proprio decreto il programma delle opere edilizie ammesse a finanziamento per il periodo di cui al primo comma del presente articolo.
Successivamente con singoli decreti, in conformità al programma, il Ministro per la pubblica istruzione approva i finanziamenti delle opere di ogni singola università o istituzione universitaria di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.
Detto programma dovrà tener conto delle eventuali strutture dipartimentali delle università.
Eventuali variazioni al programma sono approvate con la procedura di cui al quinto comma del presente articolo.
Annualmente, a partire dal 1977, il Ministro per la pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma.
A partire dal 1981, nell'anno che precede la fine di ciascun programma, unitamente alla anzidetta relazione annuale il Ministro presenta al Parlamento, con le procedure di cui al quinto comma, i lineamenti del successivo programma poliennale da finanziare a norma del quarto comma del presente articolo, nonché le eventuali variazioni ai criteri di priorità di cui ai successivi articoli 2 e 3.
La somma di cui al primo comma del presente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di:
50 miliardi per l'esercizio finanziario 1976;
75 miliardi per l'esercizio finanziario 1977;
125 miliardi per l'esercizio finanziario 1978;
150 miliardi per l'esercizio finanziario 1979;
100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980;
50 miliardi per l'esercizio finanziario 1981.
Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purché gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.
Per la eventuale revisione in aumento dei prezzi e per eventi non prevedibili è riservato il 15 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo.