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LEGGE 23 dicembre 1975, n. 698

Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1977)
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Testo in vigore dal:  15-1-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia istituita con legge 10 dicembre 1925, numero 2277, è soppressa alla data del 31 dicembre 1975.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.