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LEGGE 5 dicembre 1975, n. 656

Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1987)
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Testo in vigore dal:  8-1-1976 al: 5-4-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgano spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a L. 2.000 nette:
corrispettivi fino a L. 2.000 nette, il 4 per cento;
corrispettivi da L. 2.001 nette fino a L. 10.000 nette, il 15 per cento;
corrispettivi da L. 10.001 nette fino a L. 15.000 nette, il 25 per cento;
corrispettivi oltre L. 15.000 nette, il 50 per cento.
Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 2.000 deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.
Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato fino a L. 2.000 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'1 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1975

LEONE MORO - VISENTINI - SARTI - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE