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LEGGE 2 dicembre 1975, n. 614

Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia.

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Testo in vigore dal:  26-12-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il conferimento del grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.
È, inoltre, necessario avere riportato le classifiche indicate nei successivi articoli. Qualora tali classifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si fa riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami e agli scrutini, all'ultima o alle ultime classifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati.
Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.