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LEGGE 10 ottobre 1975, n. 486

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  13-10-1975 al: 31-12-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, sono premesse le parole: "Per un periodo di sei mesi,"; la parola: "del": è sostituita dalle altre: "emanati dal" e le parole: "di autoveicoli, di motoveicoli e rimorchi" sono sostituite dalle altre: "dei veicoli a motore e loro rimorchi";
al secondo comma, dopo le parole: "testo unico" sono aggiunte le altre: "delle norme sulla circolazione stradale,";
al terzo comma, prima delle parole: "di concerto" è inserita la parola: "emanato";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La validità del foglio di via di cui all'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, può essere prorogata, con decreto del Ministro per i trasporti, fino ad un massimo di sessanta giorni";
dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"Il quarto comma dell'articolo 83 del testo unici delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione è valida per sei mesi".