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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 469

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2001)
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Testo in vigore dal:  5-10-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno ed il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza e beneficenza pubblica, esercitante sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.